Articolo 1

Per volontà della Signora Amelia Isacchi ved. Samaja, in memoria delle famiglie Isacchi e Samaja, è costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA ONLUS” con sede in Milano, Via Nino Bixio n.30.
Ad iscrizione avvenuta presso l’Anagrafe ONLUS, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà sempre utilizzata la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Articolo 2

La Fondazione si ispira a principi di solidarietà e trasparenza, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, ed ha per oggetto l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante l’esercizio delle seguenti attività: l’attuazione di iniziative di interesse sociale, l’assistenza caritatevole agli individui bisognosi, l’incremento della istruzione e della educazione della gioventù in disagiate condizioni economiche, anche in discipline scarsamente diffuse quali quelle artistiche e musicali, mediante la concessione di sovvenzioni, premi, borse di studio.

La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni immobili e mobili lasciati allo scopo dalla Signora Amelia Isacchi ved. Samaja, con il suo testamento.
Il patrimonio potrà venire accresciuto da altri lasciti, donazioni o contributi, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Fondazione.
Costituisce fondo indisponibile di dotazione della Fondazione l’importo di Euro 100.000,00 (centomila).

Articolo 4

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
– di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– delle somme che derivano da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio.

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:
– il Presidente della Fondazione
– il consiglio di Amministrazione
– il Segretario (se nominato)
– il Collegio dei Revisori.

Articolo 6

Organo deliberante della Fondazione è il consiglio di Amministrazione, composto dai signori:
– Padre Aristide Cabassi, Presidente a vita del Consiglio di Amministrazione;
– Giuseppe Mazzucca nato a Milano il 18 settembre 1955, consigliere a vita;
– Ivan Amadini, nato a Brescia il 26 giugno 1948, consigliere in carica per tre anni dalla data di riconoscimento della fondazione.

Qualora, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venisse a mancare, i consiglieri rimasti designeranno la persona che coprirà il posto vacante, e così di seguito per cooptazione sempre da parte dei consiglieri rimasti in carica.
Qualora siano venuti a mancare due qualsiasi dei membri dei Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l’intero Consiglio. In tal caso i nuovi Consiglieri saranno nominati di comune accordo dal Vicario Generale pro tempore della Diocesi di Milano e dal Conservatore del Conservatorio di musica G. Verdi di Milano.
Allo scopo di evitare che tutti i consiglieri così nominati decadano dalla carica contemporaneamente, tali consiglieri rimarranno in carica, in ordine di età partendo dal più anziano, rispettivamente per tre, cinque e sette anni. I consiglieri che a questi subentreranno, rimarranno in carica per cinque anni come infra stabilito.

Articolo 7

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
Le cariche di tutti i membri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 8

Il consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica per cinque anni e può essere confermato. Il primo Presidente rimane in carica a vita.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute di diritto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal componente più anziano.

Articolo 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l’esecuzione delle delibere, provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

Articolo 10

Al Consiglio di amministrazione spetta:
– di nominare il Collegio dei Revisori;
– di deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
– di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo; l’esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre:
– di deliberare in ordine alle iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ed in ordine a qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
– di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
– di approvare eventuali regolamenti interni.

Articolo 11

Il consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno si riunisce almeno due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta degli altri due consiglieri.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica all’indirizzo risultante dal verbale delle delibere del Consiglio di Amministrazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e in casi di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima.
In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando è presente la totalità dei Consiglieri.
Nell’avviso di convocazione viene indicato il giorno e l’ora di una prima e di una seconda convocazione, che non possono essere fissate nello stesso giorno.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due consiglieri.
Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Salvo quanto infra, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualsiasi deliberazione di alienazione di immobili o di modifica dello statuto deve essere approvata all’unanimità dai tre consiglieri.

Articolo 12

I verbali delle deliberazioni dei Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario che collabora con il Presidente:
– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
– alla attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
– alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle sedute degli organi della Fondazione.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci.

I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione. Durano in carica per tre esercizi, scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, e possono essere riconfermati.

Articolo 15

In caso di cessazione per qualsiasi causa della fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a favore di un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Milano, avente almeno uno degli scopi della fondazione, a scelta dell’Arcivescovo pro tempore di Milano.

Articolo 16

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Milano, 21 marzo 2013.